Termini e condizioni generali

1 Ambito di applicazione

1.01
I presenti Termini e condizioni si applicano a tutte le offerte, i contratti, le consegne e gli altri servizi, compresi i servizi di consulenza, nelle transazioni commerciali con i non consumatori ai sensi dell'articolo 310 (1) BGB (Codice civile tedesco) e diventano parte integrante del contratto. Esse si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali, anche se non sono state esplicitamente concordate come tali.

1.02
Con la presente, vietiamo esplicitamente qualsiasi condizione generale proposta dall'acquirente che si discosti da queste o le integri. Esse non si applicano anche se l'acquirente ha basato il suo ordine o altra dichiarazione su di esse.

2 Preventivi, ordini e loro conclusione

2.01
Le offerte contenute nella nostra documentazione di vendita e nei nostri opuscoli e disponibili su Internet sono sempre non vincolanti, vale a dire che devono essere intese solo come una richiesta di offerta. Anche le nostre offerte non sono vincolanti, a meno che non siano definite vincolanti per iscritto. Anche le offerte che non prevedono un termine di accettazione costituiscono solo una richiesta di offerta.

2.02
Un contratto si considera concluso solo se, al ricevimento di un ordine o di una commissione, confermiamo per iscritto l'accettazione o consegniamo la merce ordinata. Se vengono presentate offerte dettagliate e limitate nel tempo, l'offerta può essere accettata solo entro la scadenza.

2.03
Tutta la documentazione tecnica rimane di nostra proprietà intellettuale. Può essere utilizzata per la manutenzione e il funzionamento se è stata etichettata a tal fine da noi.

2.04
Le misure, i pesi, i dati tecnici, le illustrazioni, i disegni e gli altri documenti che fanno parte dei nostri preventivi non vincolanti rimangono di nostra proprietà e sono solo indicativi. Possono diventare il contenuto vincolante di qualsiasi contratto solo se confermati esplicitamente da noi per iscritto. Le modifiche al progetto e le modifiche prescritte dalla legge restano esplicitamente riservate. Le indicazioni contenute negli opuscoli e/o nelle istruzioni per l'uso non sono vincolanti, ovvero non sono considerate caratteristiche o garanzie garantite. La persona che effettua l'ordine è responsabile di verificare personalmente l'idoneità e l'utilizzabilità della nostra merce.

2.05
L'ordinante deve richiamare l'attenzione su particolari disposizioni di legge, ufficiali o di altro tipo applicabili alla sua attività, che si riferiscono all'esecuzione della fornitura, al montaggio, al funzionamento e alla prevenzione di malattie e incidenti.

2.06
Se veniamo a conoscenza di circostanze che mettono in dubbio la capacità o la volontà di pagamento dell'acquirente dopo la stipula del contratto, possiamo effettuare consegne supplementari subordinate al pagamento anticipato della merce da parte dell'acquirente. Possiamo fissare all'acquirente un termine adeguato per il pagamento anticipato della merce e recedere dal contratto se il pagamento anticipato non ci perviene in tempo. Se abbiamo già fornito la merce in tutto o in parte, il prezzo di acquisto attribuibile alla parte fornita sarà dovuto immediatamente senza alcuna deduzione, nonostante i termini di pagamento concordati. I dubbi sulla capacità di pagamento dell'acquirente saranno espressi, tra gli altri fattori, dalla richiesta di apertura di una procedura di insolvenza sui suoi beni o dalla mancata ricezione dei pagamenti a noi o a terzi nei tempi previsti.

3 Termini di consegna e ritardi

3.01
A meno che non abbiamo assunto un impegno esplicitamente definito come vincolante, un termine di consegna è considerato solo approssimativamente concordato. Esso decorre dalla data in cui vengono chiariti tutti i dettagli tecnici e di altro tipo dell'ordine, vengono prodotti tutti i documenti necessari e, se del caso, viene effettuato il pagamento anticipato concordato. Il termine si prolunga per il periodo in cui l'acquirente è in ritardo con i suoi obblighi contrattuali, compresi quelli derivanti da altri contratti, se il rapporto commerciale è in corso. Il termine di consegna è rispettato se la merce è stata resa disponibile in fabbrica entro la data di scadenza del termine.  Se è stata concordata la spedizione della merce, il termine di consegna è rispettato quando la merce è stata trasferita al trasportatore.

3.02
Un termine di esecuzione o di consegna sarà adeguatamente prorogato - anche con un ritardo - in caso di richiesta di modifiche da parte dell'acquirente o in caso di forza maggiore e di tutti gli ostacoli imprevisti che si verificano dopo la conclusione del contratto, per i quali non siamo responsabili (tra cui, in particolare, guasti, scioperi, serrate o interruzioni delle vie di comunicazione), se si può dimostrare che tali ostacoli hanno un'influenza considerevole sull'esecuzione o sulla consegna prevista. Ciò vale anche se tali circostanze si verificano presso i nostri pre-fornitori, fornitori di componenti o subappaltatori. L'acquirente dovrà essere informato dell'inizio e della fine di tali ostacoli nel più breve tempo possibile. L'acquirente può anche chiederci di dichiarare se intendiamo ritirare o consegnare entro un termine adeguato. Se non lo dichiariamo senza indugio, l'acquirente può recedere. In questi casi sono escluse le richieste di risarcimento danni.

3.03
Per quanto riguarda le consegne puntuali, rispondiamo solo per colpa nostra e dei nostri ausiliari. Non siamo responsabili per la colpa dei nostri pre-fornitori. Tuttavia, ci impegniamo a cedere all'acquirente eventuali diritti di risarcimento nei confronti dei pre-fornitori.

3.04
In caso di ritardi nella consegna a noi imputabili, l'acquirente è tenuto a dichiarare, su nostra richiesta, entro un termine adeguato, se insiste ancora sulla consegna o se intende recedere dal contratto a causa del ritardo e/o - se possibile - se intende chiedere un risarcimento invece dell'adempimento.

3.05
In caso di un eventuale ritardo nella consegna, sono escluse richieste di risarcimento di qualsiasi tipo, a meno che non si tratti di dolo o colpa grave.

4 Spedizione, trasferimento dei rischi, imballaggio

4.01
La merce viene spedita a spese dell'acquirente. Il rischio viene trasferito all'acquirente al momento del carico della merce, anche se è stata concordata una consegna in porto franco e/o la merce viene spedita con i nostri mezzi. Non siamo obbligati a stipulare un'assicurazione sul trasporto. Se non diversamente concordato, siamo liberi di scegliere la rotta e i mezzi di spedizione. I costi aggiuntivi causati da particolari richieste di spedizione avanzate dall'acquirente sono a carico di quest'ultimo. Tali richieste particolari, comprese quelle relative all'assicurazione, come ad esempio l'assicurazione sul trasporto, devono esserci comunicate con l'ordine.

4.02
Se non diversamente concordato esplicitamente per iscritto, siamo autorizzati a effettuare consegne parziali in misura ragionevole.

4.03
L'acquirente deve rivolgere eventuali reclami relativi al trasporto al trasportatore finale non appena riceve i documenti di consegna o di spedizione.

4.04
Se la spedizione o il ritiro concordato vengono ritardati su richiesta o per colpa dell'acquirente, la merce viene immagazzinata a spese e a rischio dell'acquirente. In questo caso, la notifica della disponibilità alla spedizione equivale alla spedizione. La fattura è esigibile non appena la merce viene messa in deposito. Se la merce viene immagazzinata in fabbrica, ogni mese addebiteremo almeno lo 0,5% dell'importo della fattura relativa alla consegna immagazzinata.

4.05
L'acquirente riceverà un imballaggio supplementare solo a titolo di prestito. L'acquirente deve comunicarci la restituzione delle unità di imballaggio entro tre settimane. In caso contrario, a partire dalla terza settimana siamo autorizzati a richiedere il 20 % del prezzo d'acquisto (limitato tuttavia all'intero prezzo d'acquisto) per ogni settimana a titolo di canone di noleggio o a fatturare il valore dell'imballaggio, il cui pagamento sarà dovuto immediatamente al ricevimento della fattura. L'imballaggio per il trasporto verrà ritirato a spese dell'acquirente, a meno che quest'ultimo non abbia rinunciato a restituirlo. I vecchi dispositivi devono essere smaltiti in conformità alle linee guida EAR (WEEE).

5 Prezzi e pagamenti

5.01
Se non diversamente indicato, i prezzi si intendono netti “franco fabbrica” o “franco magazzino” senza alcuna detrazione. Tutti i costi accessori, quali trasporto, assicurazione, costi di esportazione, costi di transito, costi di importazione e altri permessi, nonché la certificazione, sono a carico dell'acquirente e saranno fatturati separatamente. L'acquirente è inoltre tenuto a pagare tutte le imposte, le tasse, gli oneri e i dazi doganali. L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è inclusa nei nostri prezzi e viene indicata separatamente in fattura nell'importo dovuto per legge alla data di emissione della fattura.

5.02
Se la merce o il servizio devono essere forniti 4 mesi dopo la conclusione del contratto e non sono stati concordati prezzi fissi, le parti contraenti concordano di rinegoziare i prezzi, se i costi, i salari ecc. sono cambiati. In tal caso, siamo autorizzati a modificare il prezzo in modo adeguato.

5.03
Se non diversamente concordato, le nostre consegne di merci e servizi devono essere pagate entro 14 giorni. Sconti e termini di pagamento più lunghi vengono concessi solo di volta in volta, previo accordo speciale; tuttavia, il pagamento tramite cambiali non verrà concesso in nessun caso. I pagamenti vengono sempre utilizzati per saldare i debiti scaduti da più tempo, più gli eventuali interessi di mora. Non saranno concessi sconti se l'acquirente è in ritardo nel pagamento di forniture precedenti.

5.04
I pagamenti tramite assegno/fattura di cambio richiedono sempre un accordo speciale. Gli accrediti tramite cambiali e assegni vengono effettuati al netto delle spese di valore alla data in cui possiamo utilizzare il ricavato.

5.05
I nostri crediti sono immediatamente esigibili, indipendentemente dalla scadenza delle cambiali ricevute e accreditate, se non vengono rispettate le condizioni di pagamento o se veniamo a conoscenza di fatti che ci inducono a ritenere che i nostri crediti relativi al prezzo di acquisto possano essere compromessi dall'incapacità di pagamento dell'acquirente.

5.06
Se l'acquirente non è in regola con i pagamenti o non riscatta una cambiale alla scadenza, abbiamo il diritto di ritirare la merce, di entrare eventualmente nell'azienda dell'acquirente e di portare via la merce. Possiamo anche vietare la vendita e il ritiro della merce fornita. Il ritiro della merce non costituisce un recesso dal contratto, a meno che non si applichi la legge tedesca sul credito al consumo.

5.07
Nei casi di cui ai paragrafi 5.05 e 5.06, possiamo revocare l'autorizzazione all'addebito diretto (paragrafo 6.05) e richiedere il pagamento anticipato di eventuali consegne in sospeso. Tuttavia, l'acquirente può evitare questo e le conseguenze legali di cui al paragrafo 5.06 fornendo una garanzia per l'importo della nostra richiesta di pagamento in pericolo.

5.08
Gli interessi di mora saranno addebitati a un tasso di 9 punti percentuali superiore al tasso di base (art. 247 BGB). Tale tasso deve essere maggiorato se si dimostra di avere un debito con un tasso di interesse più elevato. Inoltre, abbiamo diritto al pagamento di una somma forfettaria di 40,00 euro. Questo vale anche per gli acconti o i pagamenti rateali.

5.09
Un rifiuto di pagamento o una ritenzione di pagamento è precluso se l'acquirente era a conoscenza del difetto o di un altro motivo di reclamo. Ciò vale anche nel caso in cui l'acquirente ne sia rimasto all'oscuro a causa di una grave negligenza, a meno che non abbiamo nascosto il difetto o un altro motivo di reclamo in modo fraudolento o abbiamo assunto una garanzia per la qualità dell'articolo.
La compensazione è ammessa solo in caso di contropretese incontestate o stabilite per legge.
Non è possibile far valere un diritto di ritenzione derivante da transazioni precedenti o da altre transazioni durante il rapporto commerciale in corso. A parte ciò, il pagamento può essere trattenuto per difetti e altri reclami solo in misura adeguata.

6 Riserva di proprietà

6.01
Ci riserviamo la proprietà della merce fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto (merce riservata). La proprietà della merce fornita viene trasferita all'acquirente solo se quest'ultimo ha adempiuto a tutti i suoi obblighi derivanti dal rapporto commerciale, compresi i diritti accessori, le richieste di risarcimento e il rimborso di assegni e cambiali. Nel caso della procedura assegno/fattura, la riserva di proprietà non si estingue in tutte le sue forme qui elencate con il pagamento dell'assegno, ma solo con l'estinzione della cambiale.

6.02
Nel caso di merci che l'acquirente acquista da noi nell'ambito di un rapporto d'affari in corso, ci riserviamo la proprietà fino all'estinzione di tutti i nostri crediti derivanti dal rapporto d'affari, compresi quelli futuri, anche se derivanti da contratti conclusi contemporaneamente o successivamente. Questo vale anche se singoli o tutti i crediti sono stati inclusi in una fattura corrente e il saldo è stato stabilito e riconosciuto.
Se in relazione al pagamento del prezzo d'acquisto da parte dell'acquirente viene stabilita una responsabilità in base a una cambiale, la riserva di proprietà non decade prima che la cambiale venga riscattata dall'acquirente in qualità di trattario. In caso di ritardo nel pagamento da parte dell'acquirente, siamo autorizzati a ritirare la merce dopo un sollecito e l'acquirente è tenuto a consegnarla.

6.03
Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene unita ad altre merci dall'acquirente, avremo un titolo di proprietà congiunto sul nuovo articolo in proporzione al valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore di fattura delle altre merci e al valore di lavorazione. Se il nostro titolo di proprietà decade a seguito della combinazione, l'acquirente trasferirà il titolo di proprietà che ha sul nuovo articolo nella misura del valore di fattura della merce sottoposta a riserva di proprietà al momento della stipula del contratto e lo custodirà gratuitamente per noi. I diritti di proprietà che ne derivano sono da considerarsi merce riservata ai sensi del punto 6.01.

6.04
L'acquirente è tenuto a informarci immediatamente dell'eventuale accesso di terzi alla merce sottoposta a riservato dominio e ai crediti ceduti. L'acquirente può vendere la merce sottoposta a riserva di proprietà solo nell'ambito di transazioni commerciali abituali, alle sue normali condizioni commerciali e finché non è in mora, a condizione che i crediti derivanti dalla rivendita ci vengano trasferiti ai sensi dei seguenti punti 6.05 e 6.06. Non è autorizzato a cedere la merce sottoposta a riserva di proprietà ai sensi del punto 6.01. Non è autorizzato a disporre della merce sottoposta a riserva di proprietà in altro modo.

6.05
I crediti dell'acquirente derivanti dalla rivendita della merce sottoposta a riservato dominio sono già stati ceduti. Accettiamo questa cessione. Essi servono nella stessa misura della merce sottoposta a riserva di proprietà.  Se la merce sottoposta a riserva di proprietà viene venduta dall'acquirente insieme ad altra merce non fornita da noi, il credito derivante dalla rivendita viene ceduto in proporzione al valore di fattura della nostra merce rispetto all'altra merce venduta. In caso di vendita di merci di cui siamo comproprietari ai sensi del punto 6.03, ci verrà trasferita una frazione corrispondente alla nostra quota di proprietà.

6.06
L'acquirente ha il diritto di riscuotere i crediti derivanti dalla rivendita, a meno che non si revochi l'autorizzazione all'addebito diretto nei casi indicati al punto 5.07. Su nostra richiesta, egli dovrà informare immediatamente il suo acquirente della cessione a noi - a meno che non lo facciamo noi stessi - e fornirci le informazioni e la documentazione necessarie per la riscossione, che possono includere la comunicazione dei nomi e degli indirizzi dei debitori. L'acquirente non è in alcun caso autorizzato a cedere ulteriormente il credito.

6.07
Su richiesta dell'acquirente, ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, a nostra scelta, nella misura in cui il loro valore di realizzo superi del 20% i crediti per i quali devono essere fornite garanzie.

6.08
L'acquirente è tenuto ad assicurare a proprie spese la merce da noi fornita contro i rischi di furto, incendio e danneggiamento fino al completo pagamento. A tal proposito, l'acquirente dovrà trasferire a noi tutti i diritti relativi alla polizza assicurativa della nostra merce. Con la presente accettiamo il trasferimento.

7 Reclami, garanzia e ricorso

7.01
Per i difetti ai sensi dell'art. 434 BGB rispondiamo solo come segue:

L'acquirente deve esaminare senza indugio la merce ricevuta per verificarne la completezza, i danni da trasporto, i difetti evidenti, la qualità e le caratteristiche. Dopo aver esaminato la merce, l'acquirente deve comunicarci senza indugio i difetti e le difformità che risultano da un esame ragionevole; deve comunicarci i difetti e le difformità non evidenti subito dopo averli scoperti o esserne venuto a conoscenza per iscritto, indicando il tipo e l'entità dei difetti e delle difformità. Se l'acquirente omette di comunicarcelo tempestivamente, la merce fornita si riterrà approvata, a meno che non abbiamo occultato il difetto in modo fraudolento.

Se l'acquirente omette di verificare le caratteristiche di rilevanza per l'uso previsto prima che la merce venga installata o applicata almeno a campione (ad esempio, utilizzando test funzionali o test di installazione), violerà in misura significativa il normale dovere di diligenza richiesto nel commercio (colpa grave). L'acquirente è tenuto a rimborsarci gli eventuali danni e le spese da noi sostenuti in conseguenza della mancata notifica immediata, indipendentemente da altri nostri diritti.

Restano impregiudicati gli ulteriori obblighi a carico dei commercianti ai sensi delle sezioni 377 e 378 dell'HGB (Codice commerciale tedesco). Non siamo obbligati a fornire una garanzia se l'acquirente non ha denunciato tempestivamente per iscritto un difetto evidente e/o riconosciuto.

7.02
Se l'acquirente riscontra dei difetti nella merce, non può disporne, ossia non può commissionarla, lavorarla o rivenderla fino a quando non è stato raggiunto un accordo sulla gestione del reclamo.

7.03
L'acquirente è inoltre tenuto a darci la possibilità di determinare il difetto oggetto del reclamo sul posto o, su nostra richiesta, di mettere a disposizione l'oggetto del reclamo; la garanzia decade se i difetti sono stati colpevolmente occultati.

7.04
Non ci assumiamo alcuna garanzia per i danni riconducibili a un utilizzo inadeguato o improprio della merce, a un montaggio errato, non effettuato da noi, a una commissione, a una modifica o a una riparazione errata, a una manipolazione errata o negligente o a un'usura naturale. La garanzia viene fornita solo per l'uso previsto nelle istruzioni per l'uso.

7.05
In caso di reclami giustificati, siamo autorizzati, tenendo conto del tipo di difetto e degli interessi giustificati dell'acquirente, a specificare il tipo di rettifica (sostituzione, riparazione), a meno che non abbiamo il diritto di rifiutare la rettifica sulla base delle norme di legge, in particolare se i costi sono sproporzionati. L'acquirente deve concederci un termine adeguato per l'eliminazione di ogni singolo difetto. La merce sostituita (comprese le parti) è di nostra proprietà e deve esserci restituita. Durante la riparazione è esclusa qualsiasi riduzione del prezzo di acquisto o recesso dal contratto da parte dell'acquirente. Una riparazione si considera fallita dopo il secondo tentativo fallito Se la riparazione è fallita o abbiamo rifiutato la riparazione in modo ingiustificato, l'acquirente può, a sua scelta, richiedere una riduzione del prezzo di acquisto (diminuzione) o dichiarare di recedere dal contratto.

7.06
L'acquirente deve informarci immediatamente di qualsiasi richiesta di garanzia che coinvolga un consumatore ai sensi dell'articolo 13 del BGB.

7.07
I reclami dell'acquirente basati su difetti materiali si estinguono in un anno dall'inizio del periodo legale, a meno che la legge non prescriva termini più lunghi ai sensi del paragrafo 438 (1) n. 2 BGB (edifici e oggetti per edifici) e del paragrafo 634a (1) n. 2 BGB (difetti strutturali) o 7.11 prescriva diversamente. Sono altresì escluse le denunce di difetti da parte dei consumatori, nonché le richieste di risarcimento per danni alla vita, all'integrità fisica o alla salute e/o le richieste di risarcimento per danni causati da noi per grave negligenza o dolo; anche in questi casi si applicano i termini di prescrizione previsti dalla legge.

7.08
La necessità di sostenere le spese per la rimozione della merce difettosa e l'installazione di quella priva di difetti deve essere dimostrata e comprovata dal cliente. I costi effettivamente sostenuti a seguito della misura intrapresa devono essere ragionevolmente verificati in una dichiarazione comprensibile a tale scopo. Se i costi di rettifica sono sproporzionati in base alle circostanze specifiche del caso, possiamo rifiutare il rimborso di tali spese. L'articolo 475 (4) rimane inalterato (acquisto di beni di consumo). I costi sono sproporzionati, in particolare, se i costi di rettifica rispetto al valore della merce in condizioni prive di difetti o rispetto all'importanza del difetto sono sproporzionati. Questo è regolarmente il caso se i costi totali necessari per la rettifica superano il 150% del valore della merce fatturata o il 200% della riduzione del valore della merce causata dai difetti.

7.09
Se la qualità e/o la quantità della merce da noi fornita si discosta solo in modo insignificante dalla qualità e/o dalla quantità concordata, l'acquirente può richiedere una rettifica o una riduzione solo se il punto 7.08 è applicabile alla richiesta di rettifica. Questo non è il caso se il contratto finale della catena di fornitura è un acquisto di beni di consumo.

7.10
I diritti di rivalsa dell'acquirente ai sensi delle sezioni 445a e 445b del BGB (rivalsa del venditore) si applicano solo nella misura in cui l'acquirente abbia raggiunto accordi con il suo acquirente che vadano oltre i reclami legali sui difetti. Tuttavia, i diritti di rivalsa dell'acquirente ai sensi degli articoli 445a, 445b BGB si applicano solo fino a un massimo del 150% del valore fatturato della merce; ciò non si applica in caso di rivalsa se l'ultimo contratto della catena di fornitura è un acquisto di beni di consumo.

7.11
Il termine di prescrizione per i diritti di rivalsa dell'acquirente ai sensi degli articoli 445a e 445b del BGB è di un anno dall'inizio del periodo di prescrizione legale, a meno che l'ultimo contratto della catena di fornitura non sia un acquisto di beni di consumo. In questo caso si applica il termine di prescrizione legale.

7.12
La garanzia per le rettifiche ammonta a 3 mesi, per le sostituzioni a 6 mesi, ma durerà almeno fino alla fine del periodo di garanzia originale della merce.

7.13
La sezione 8 si applica alle richieste di risarcimento (limitazione generale della responsabilità).

8 Limitazione generale della responsabilità

8.01
Sono escluse le richieste di risarcimento per perdite e spese (di seguito “richieste di risarcimento”), indipendentemente da qualsiasi motivo legale, in particolare per la violazione di obblighi derivanti da un rapporto contrattuale e da azioni illegali. Ciò non si applica nei casi in cui sia stata assunta una garanzia o sia coinvolto un rischio di approvvigionamento. Ciò non si applica nemmeno se la nostra responsabilità è obbligatoria, come ad esempio ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità del prodotto (Produkthaftungsgesetz), in caso di violazione intenzionale o per grave negligenza dei nostri obblighi, per lesioni alla vita, all'incolumità fisica o alla salute e per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali. La richiesta di risarcimento per la violazione di obblighi contrattuali materiali è tuttavia limitata ai danni prevedibili e tipici del contratto, a meno che non si possa essere accusati di negligenza grave o si sia responsabili per lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Una modifica dell'onere della prova a scapito dell'acquirente non è associata a questo.

8.02
La limitazione di responsabilità contenuta nel precedente numero 8.01 si applica anche a favore dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

8.03
Se abbiamo fornito una garanzia di qualità e/o durata della merce o di parti di essa, siamo responsabili anche nell'ambito di tale garanzia. Tuttavia, siamo responsabili solo per i danni che si basano sull'assenza della qualità o della durata garantita, ma che non riguardano direttamente la merce, se il rischio di tali danni è evidentemente coperto dalla garanzia di qualità e durata.

8.04   
Siamo responsabili anche per i danni causati da semplice negligenza, se questa negligenza si riferisce alla violazione di tali obblighi contrattuali, il cui rispetto è di particolare importanza per il raggiungimento dello scopo del contratto (obblighi cardinali). Tuttavia, siamo limitati solo nella misura in cui il danno è tipicamente associato al contratto e prevedibile. Non siamo responsabili in altro modo per violazioni di obblighi accessori non rilevanti per il contratto causate da semplice negligenza. Le limitazioni di responsabilità di cui al punto 8.01 si applicano anche in caso di responsabilità dei nostri rappresentanti legali, dipendenti di grado superiore e altri agenti ausiliari.

8.05
È esclusa ogni ulteriore responsabilità a prescindere dalla natura giuridica del diritto fatto valere. Se la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei suoi dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

9 Luogo di esecuzione, foro competente, legge applicabile

9.01
Halle (Saale) è il luogo di adempimento per i pagamenti, mentre il luogo di spedizione è il luogo di adempimento per le nostre consegne di merci.

9.02
Se l'acquirente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il foro competente è Halle (Saale) per entrambe le parti e per le azioni relative a cambiali e assegni. Siamo tuttavia autorizzati ad agire contro l'acquirente anche presso il suo foro competente generale.

9.03
Il rapporto contrattuale tra l'acquirente e noi sarà regolato esclusivamente dalla Repubblica Federale Tedesca, anche se l'acquirente ha la sua residenza o la sua attività all'estero. È esclusa l'applicazione della Legge Uniforme sulla Vendita Internazionale di Beni e della Legge Uniforme sulla Formazione dei Contratti per la Vendita Internazionale di Beni.

9.04
L'acquirente non è autorizzato a cedere i crediti derivanti dal contratto di acquisto senza il nostro consenso.